Attuazione delle agevolazioni fiscali a favore degli investitori nelle “start up innovative” con la pubblicazione in G.U. n. 66 del 20 marzo 2014, del D.M. del 30 gennaio 2014 che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 29, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.
Le agevolazioni consistono, per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel riconoscimento di una detrazione Irpef del 19% dei conferimenti rilevanti effettuati da soggetti Irpef nelle start up innovative, per un importo non superiore a 500.000 euro, per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione e' determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
Per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, riconoscimento di una deduzione Ires del 20% relativa ai conferimento rilevanti effettuati da soggetti Ires nelle start up innovative per un importo non superiore a 1.800.000 euro.
Nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonchè per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici ATECO 2007 di cui alla tabella in allegato al presente decreto, le precedenti percentuali passano, rispettivamente, a 25% e 27%.