L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014 ha istituito i codici tributo per versare le sanzioni e gli interessi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, su importi rateizzati, a seguito di definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della mediazione. Si ricorda che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, diverse dalla prima, c’è la possibilità di ravvedersi entro il termine di pagamento della rata successiva. A tal fine, i nuovi codici tributo utilizzabili sono:
- “9946” (sanzione) e “1984” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali;
- “9947” (sanzione) e “1985” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale Irpef;
- “9948” (sanzione) e “1986” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale Irpef;
- “9949” (sanzione) e “1987” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap.