L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 fornisce alcuni chiarimenti a seguito delle modifiche, apportate dalla Legge di stabilità 2014, alla disciplina della mediazione tributaria, di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare, il documento di prassi chiarisce che per gli atti notificati dal prossimo 2 marzo, il ricorso effettuato direttamente in Commissione Tributaria Provinciale, senza passare prima dalla procedura di mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile. Si dovrà attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni.
INDICE
Premessa
1. L’entrata in vigore
2. L’improcedibilità del ricorso
2.1 L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione precedente alla conclusione del procedimento di mediazione
2.2 L’improcedibilità del ricorso anche nei confronti dell’agente della riscossione
3. I contributi previdenziali e assistenziali
4. La sospensione della riscossione
5. L’instaurazione del giudizio
5.1 La costituzione in giudizio delle parti
5.1.1 La costituzione in giudizio a seguito di impugnazione di atti emessi dall’agente della riscossione