In particolare, in tema di mini IMU è stato precisato che l’importo minimo al di sotto del quale il pagamento non è dovuto - fissato dalla legge n. 289/2002 a 12 €, salvo la facoltà del Comune di stabilire una soglia diversa - va calcolato sull’importo complessivo dovuto dal contribuente in relazione a tutti gli immobili da lui posseduti nel medesimo comune. Inoltre, i comuni devono aver provveduto ad approvare le soglie minime diverse da quelle previste ex lege entro il 30.11.2013, altrimenti le variazioni non sono applicabili.
Con riferimento alla TARES, viene chiarito che se il contribuente versa in ritardo la maggiorazione, in quanto non ha ricevuto per tempo il bollettino o il modello F24 dal Comune non è soggetto nè a sanzioni nè a interessi.
Sia per la mini-Imu sia per la maggiorazione Tares è possibile il ravvedimento operoso, ma per la Tares si deve tenere presente quanto già osservato a proposito di sanzioni in caso di mancato invio del bollettino precompilato.