In vista della scadenza del 31 gennaio 2014 per l’invio della comunicazione relativa ai dati 2012 sui beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, e sui finanziamenti, capitalizzazioni e apporti da parte di soci o familiari, di valore pari o superiore ai 3.600 euro, l’Agenzia pubblica sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti. In particolare, l’Agenzia chiarisce che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011), il regime contabile agevolato per gli “ex-minimi” (art. 27, comma 3 D.L. n. 98/2011) e delle nuove iniziative produttive, ma soltanto se gli stessi non utilizzano un conto dedicato.
In merito alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, l’Agenzia precisa che l’obbligo di comunicazione non sussiste qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza nelle ipotesi di indeducibilità dei costi previste nella medesima circolare, e il valore normale.