Con la Risoluzione n. 9/E del 15.01.2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ricevute di pagamento rilasciate dalle Asl o dagli ambulatori convenzionati agli assistiti, per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, anche se l’importo è superiore al limite di 77,47 €. Come precisato dalla risoluzione, infatti, il pagamento del ticket, che il cittadino versa per ottenere l'assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l'esenzione dal bollo.