L'importo minimo di pagamento della Mini Imu in scadenza il prossimo 24 gennaio è di 12 euro (o il diverso importo previsto dal regolamento del Comune) e va riferito all'imposta complessivamente dovuta a tutti gli immobili situati nello stesso Comune. E' questo uno dei chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenuti nelle Faq, pubblicate il 14.01.2014, sulla corretta applicazione della c.d. Mini IMU di cui all’art. 1, del D. L. n. 133/2013.
Per i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, per i quali non era dovuta la prima rata 2013, non si può parlare di "mini-Imu, poiché si tratta dell'ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima".
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
- Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
- Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
In caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi, in base all'articolo 1, comma 728 della Legge di stabilità 2014.