La Legge europea n. 97/2013 ha riscritto completamente l'art. 4 del D.L. n. 167/1990 sul monitoraggio delle attività estere. Le modifiche così intervenute hanno un effetto diretto sulle modalità di compilazione del quadro RW. Con Provvedimento n. 151663 del 18 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema specificando che l’obbligo di compilazione del quadro RW scatta anche per i “titolari effettivi” di società che detengono investimenti all’estero. Il provvedimento precisa che ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo” rilevano in ogni caso gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente, dalle entità giuridiche o dalle società, attraverso una “certa” percentuale di partecipazione e/o di controllo. La percentuale corrisponde al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale (in caso di società) e al controllo del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. In questo caso, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione.
Restano fuori dall’adempimento dichiarativo i contribuenti che lavorano oltre confine, per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali, oppure in zone di frontiera.
Sul fronte oggettivo, la novità più rilevante è che il quadro RW dovrà essere compilato indipendentemente dal superamento del limite di 10.000 euro, prima fissato come soglia di riferimento oltrepassata la quale il contribuente era tenuto all’obbligo dichiarativo.
Il provvedimento segnala inoltre che a partire dal 1° gennaio 2014 i redditi di capitali e diversi individuati nel provvedimento e riscossi dai soggetti cui si applica la disciplina del monitoraggio fiscale anche al di fuori di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione, saranno soggetti a una ritenuta a titolo d’acconto pari al 20% da parte degli intermediari residenti che intervengono nella relativa riscossione.
Le nuove modalità di compilazione del quadro RW si rendono applicabili a decorrere dalle dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta 2013, mentre, per quanto riguarda ritenute e imposte sostitutive, quelle dovute per il periodo dall’1 febbraio al 30 giugno 2014, potranno essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi, ma senza applicazione di sanzioni.