Con Risoluzione dell'11 dicembre 2013 n. 11/DF Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa “ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno”.
Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.