L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che dal 2013 deve essere allegato obbligatoriamente ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai contratti di locazione, non è soggetto all'imposta di registro né all'imposta di bollo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013.
L’Agenzia evidenzia che la regola standard da seguire è quella dettata dall’articolo 11, comma 7 del DPR n. 131/1986 (Tur): la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli allegati. Se però per questi ultimi non vige l’obbligo di registrazione, come appunto nel caso dell’Ape, non si applica un’imposta autonoma.
Nel caso dei contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni "Locazioni web" "SIRIA" e "IRIS" non è prevista la possibilità di trasmettere allegati. Il contribuente potrà presentare l'allegato in un momento successivo presso un ufficio dell'Agenzia, insieme all'attestazione di avvenuta registrazione del contratto in via telematica. Per l'attestato di prestazione energetica, comunque, non è dovuta imposta di registro. Nel caso in cui, invece, la certificazione in argomento viene portata volontariamente alla registrazione, ad esempio per dare data certa all’attestazione, il tributo è dovuto nella misura fissa di 168 euro.
L'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto all'imposta di bollo, eccetto il caso in cui si tratti di una copia con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale. In questo caso si applica il bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.