L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri alcune risposte in materia di spesometro, tra le quali va evidenziata quella relativa alla mancata applicazione di sanzioni nei casi in cui gli invii delle comunicazioni avvengano entro il termine del 31.01.2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31.01.2014, non saranno applicate sanzioni.
L’Agenzia, passando in carrellata ogni singolo quadro, fornisce rilevanti chiarimenti su operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list, caselle “Autofattura” e “reverse charge”, operazioni prive di corrispettivo e fatture emesse registrate tra i corrispettivi.
Infine, per quanto concerne la firma della dichiarazione e la conservazione del modello, l’Agenzia specifica che trattandosi di un modello di comunicazione e non di un modello di dichiarazione, a esso non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. La comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, e dovrà essere esibita a eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria.