L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito la Circolare n. 33 dell'8 Novembre 2013 recante "chiarimenti in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sulla indeducibilità, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell’art. 1751 del codice civile agli
agenti di commercio in occasione della cessazione del rapporto di lavoro".
Il documento di prassi, reso necessario a seguito delle richieste di alcune direzioni regionali , specifica la posizione dell'Agenzia che ora si adegua all'orientamento della Cassazione e riconosce che a partire dall'anno 1993, gli accantonamenti fatti dalle case madri ai fondi per indennità suppletiva di clientela ai sensi dell'articolo 1751 del Codice civile sono deducibili dal reddito di impresa.
Vengono infatti evidenziate le differenze del trattamento civilistico dei fondi relativamente a periodi ante e post il 1° gennaio 1993, data di decorrenza del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 che con l'art 4 ha introdotto rilevanti modifiche al Codice Civile in materia.