L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 ha fornito istruzioni sulle modalità di correzione degli errori in bilancio derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza.
In particolare, il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo o positivo nel corretto esercizio di competenza e in un periodo di imposta successivo, in bilancio, ha corretto l’errore contabile può presentare, se è ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui vi è stata l’omessa imputazione.
INDICE
1. La qualificazione degli errori contabili
2. Orientamenti giurisprudenziali e di prassi
3. Comportamento del contribuente che ha corretto errori contabili in ordine alla imputazione di componenti di reddito
4. Le modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori
5. Le modalità di assoggettamento a tassazione del componente positivo
6. Ipotesi particolari
6.1 Omessa imputazione di un componente negativo e omessa rilevazione di un componente positivo
6.2 Omessa imputazione di un componente negativo e deduzione del componente rilevato quale correzione dell’errore
7. Gli effetti sulla determinazione del valore della produzione netta
8. Gli effetti sui termini per lo svolgimento dell’attività di controllo