Con la Circolare n. 26/E dell’1 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative sulla nuova disciplina della deducibilità delle perdite sui crediti introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 83/2012). Fino al 2011 la perdita su un credito poteva essere dedotta dal creditore solo previa dimostrazione di elementi certi e precisi (art. 101 comma 5 del Tuir).
Il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del Tuir (modificato dal Dl n. 83 del 2012) individua alcuni casi nei quali è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. Si tratta delle perdite relative a crediti:
- di modesta entità e scaduti da almeno 6 mesi;
- il cui diritto alla riscossione risulti prescritto;
- per i quali il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi.