Il credito fiscale maturato in un anno per il quale la dichiarazione è stata omessa, ma comunque scomputato in una dichiarazione successiva, può essere riconosciuta dall'ufficio in sede di verifica della comunicazione di irregolarità, senza dover attendere la mediazione o la conciliazione giudiziale. Lo stabilisce la Circolare n. 21/E del 25 giugno 2013 dell’Agenzia delle Entrate che integra le indicazioni operative contenute nella circolare n. 34/E del 6 agosto 2012. . Resta fermo, chiarisce l'Agenzia, che "trattandosi di una comunicazione di irregolarità legittima, poiché si basa su un comportamento omissivo del contribuente, sono dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata".