Con la Circolare n. 20 /E del 18 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la rete d’impresa, con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, diviene un nuovo soggetto di diritto (“rete-soggetto”), che acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, configurandosi come un autonomo soggetto passivo di imposta “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto, le quali mantengono la loro soggettività tributaria.
Nello specifico, le “reti-soggetto” scontano l’imposta sul reddito delle società ai sensi dell’articolo 73, comma 2 del TUIR e sono soggetti passivi Irap in relazione all’attività esercitata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dlgs n. 446/1997.
Per quanto riguarda la soggettività passiva ai fini Iva, che comporta l’attribuzione di un numero di partita Iva, la circolare fornisce le indicazioni al fine dell’attribuzione della stessa, per la quale si potrà utilizzare, nel modello AA7/10, il codice “59 – Rete di imprese”, per l’indicazione della natura giuridica.
La circolare fornisce ulteriori chiarimenti per le reti d’impresa prive di soggettività giuridica, definite “reti-contratto”.
INDICE:
PREMESSA
1. LE RECENTI MODIFICHE AL CONTRATTO DI RETE
2. LA “RETE-SOGGETTO”
3. LA “RETE-CONTRATTO”
4. L’IMPOSTA DI REGISTRO
5. L’AGEVOLAZIONE FISCALE: ULTERIORI CHIARIMENTI
5.1 Imprese interessate: le società cooperative
5.2 Asseverazione
5.3 Fruizione dell’agevolazione
5.4 Periodo di esecuzione e nozione di investimenti
5.5 Effetti della parziale realizzazione degli investimenti