L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013, scioglie alcuni dubbi sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese a (o ricevute da) soggetti passivi non stabiliti in Italia, al fine di chiarire il corretto adempimento degli obblighi contabili in materia di Iva ai sensi delle disposizioni dettate dalla Legge comunitaria 2010. L’Agenzia risponde anche ad alcuni quesiti specifici riguardanti il settore delle telecomunicazioni, chiarendo qual è il momento di “ultimazione del servizio” e di “maturazione dei corrispettivi”.
Indice della circolare:
1. PREMESSA
2. INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE EFFETTUATE CON SOGGETTI NON RESIDENTI
2.1 Principi generali
2.2 Prestazioni erogate in un’unica soluzione e prestazioni continuative o periodiche
2.3 I criteri di “ultimazione della prestazione” e “maturazione dei corrispettivi”
2.4 Prestazioni continuative di durata superiore a un anno
3. ASPETTI PROBLEMATICI NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI IN RELAZIONE MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
3.1 PREMESSA
3.2 Momento di effettuazione delle prestazioni (esigibilità)
3.2.1. Prestazioni di servizi uniche prolungate nel tempo
3.2.2 Prestazione di servizi periodiche o continuative
3.2.3. Prestazioni uniche e prestazioni periodiche e continuative
3.3 Obblighi documentali
3.3.1 Obblighi documentali del committente italiano di una prestazione generica “unica” effettuata da un fornitore comunitario
3.3.2. Possibilità di emettere autofattura per il committente nazionale in tutte le tipologie di prestazioni esaminate
3.3.3. Obblighi del committente nazionale in caso di omessa o ritardata fatturazione da parte del prestatore comunitario
3.3.4. Obblighi del committente nazionale in caso di omessa o ritardata fatturazione da parte del prestatore comunitario: rilevanza della condivisione del corrispettivo
3.4 Regime sanzionatorio
3.4.1. Emissione di autofattura precedente all’ultimazione della prestazione di servizi
3.4.2. Sospensione del regime sanzionatorio