La Circolare n. 15/E del 10 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina dell’imposta di bollo che si applica agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, dettata dall’art. 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, parte I, allegata DPR 642/1972, così come modificata dall’art. 19 del decreto legge 201/2011. Le nuove istruzioni, che seguono quelle contenute nella Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, si sono rese necessarie per meglio definire l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e le modalità di assolvimento del tributo da parte degli operatori.
Indice della circolare:
PREMESSA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Confidi
1.2. Fondazioni bancarie
1.3. Amministrazioni dello Stato
1.4. Società industriali
2. IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE AGLI ESTRATTI CONTO E AI RENDICONTI DEI LIBRETTI DI RISPARMIO
2.1. Distinzione tra conto corrente e conto deposito
2.2. Rendicontazioni relative a conti di pagamento presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica
2.3. Determinazione dell’imposta dovuta per i rapporti intestati agli imprenditori individuali
3. IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA CLIENTELA RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI
3.1. Imposta dovuta sui prodotti assicurativi soggetti all’imposta sulle Assicurazioni
4. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
4.1. Società fiduciarie - Versamento dell’acconto previsto dall’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642