Con Provvedimento del 5 marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche della relata di notifica della cartella di pagamento a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte di Cassazione n. 258/2012 che ha inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60 d.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26 d.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.
A tal fine, con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento, la Corte ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600/1973 alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario (ovvero al caso di mancanza, nel Comune, dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente), con conseguente applicazione - nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa - della disciplina ordinaria di cui all’art. 140 c.p.c. in base al disposto dell’ultimo comma dell’art. 26 del citato d.P.R. n. 602/1973.
Per quanto sopra, si provvede ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che - in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.