La Cassazione, con Sentenza del 20 Febbraio 2013 n. 4140, ha affermato un importante principio in merito alle regole di accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria nel luogo dove viene svolta l’attività del professionista, o l’ufficio o il luogo in cui viene svolta l’attività commerciale. Se il luogo dove viene svolta l’attività commerciale o professionale coincide con l’abitazione principale del contribuente, viene considerato ad uso promiscuo, di conseguenza l’accesso da parte dell’Amministrazione finanziaria per effettuare una verifica fiscale, deve essere necessariamente autorizzato dal Procuratore della Repubblica.
Si ha quindi destinazione a uso promiscuo, agli effetti dell'art. 52 comma 1 del d.p.r. n.633/1972, non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi (v. Cass. n. 16570/2011).
In simile eventualità è comunque necessaria l'autorizzazione all'accesso da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del d.p.r. n. 633/1972.
Alleghiamo: Art. 52. Accessi, ispezioni e verifiche - Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.