Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti, con Circolare del 20 Febbraio 2013 n. 7, in merito alla possibilità di far ricorso alla tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto con riferimento a due specifici ambiti settoriali:
- il lavoro svolto all’interno di organizzazioni non governative (ONG/ONLUS) e di organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie;
- le attività svolte nel settore commerciale dai c.d. “promoters”.
In via preliminare viene ricordato che, a seguito delle novità apportate dalla c.d. riforma lavoro, si è assistito alla traduzione in legge del consolidato orientamento giurisprudenziale volto a delimitare l’ambito di utilizzo del contratto a progetto, esclusivamente per lo svolgimento di attività connotate dal raggiungimento di uno specifico risultato obiettivamente riscontrabile e non coincidente con l’oggetto sociale dell’impresa committente.
Come già chiarito da questo Ministero con circolare n. 29/2012, il progetto gestito autonomamente dal collaboratore non può sinteticamente identificarsi con l’oggetto sociale, ma deve essere caratterizzato da una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso e rappresentare una vera e propria “linea guida” contenente le modalità di esplicitazione dell’obbligazione del collaboratore.
Premesso quanto sopra, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno, con la presente Circolare, di formulare precisazioni al fine di fornire al personale ispettivo alcune indicazioni operative sulle base delle quali uniformare l’attività di vigilanza in ordine all’utilizzo delle collaborazioni a progetto negli indicati settori.