Con la Circolare del 20 dicembre 2012 n. 47, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della c.d. “cedolare secca”, con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti fra detta disciplina e l’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Vengono fornite, altresì, precisazioni in merito al regime fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ai contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo non registrati o registrati con indicazione di un importo inferiore a quello effettivo, nonché alla registrazione dei contratti di comodato fittizio (commi 8 e 9 del citato articolo 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011).
Si ricorda che con l’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 è stata introdotta nel sistema tributario la c.d. remissione in bonis che consente al contribuente in ritardo con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli
adempimenti di natura formale richiesti per la fruizione di benefici di natura fiscale o per l’accesso a regimi fiscali opzionali, di “sanare” tale dimenticanza versando l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in presenza degli ulteriori requisiti formali richiesti dalla norma.
Al riguardo la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 ha sottolineato che la previsione in esame intende “salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente” ed è “strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento”.
Il citato documento di prassi ha altresì espressamente escluso “che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità”.
La fattispecie di tardiva presentazione del “modello 69” può rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012, solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione di tale modello non sia
configurabile come mero ripensamento. Ne consegue che non può essere ammesso ad usufruire dell’istituto in esame chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro (anche se in un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca.
Indice della Circolare:
Premessa
1 La disciplina della cedolare secca
1.1. Opzione effettuata in sede di registrazione tardiva del contratto
1.2. Opzione effettuata successivamente alla registrazione
2. La disciplina della remissione in bonis
3. Rapporti tra cedolare secca e remissione in bonis
4. Disciplina fiscale dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo non registrati, registrati a canone inferiore e dei comodati fittizi
4.1. Rapporti con l’istituto del ravvedimento operoso