L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 12 dicembre 2012 n. 110/E fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis:
1. agli enti privati non commerciali di tipo associativo che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;
2. agli enti privati non commerciali di tipo associativo che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto–legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto l’istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a
comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Ai sensi dell’anzidetta disposizione, infatti, “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
Gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 258,00). Tuttavia, la circolare n. 38 del 2012, al paragrafo 1.4, ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine entro il quale sanare l’adempimento omesso nonché in attuazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012.