L’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di IVA per cassa, cd. “cash accounting”, di cui all’articolo 167 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.
Tale regime prevede che “.. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.”
Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Il “cash accounting” entra in vigore il 1° dicembre 2012 e sostituisce il regime IVA per cassa previsto dall’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data.
Il regime di IVA per cassa previsto da quest’ultima disposizione si differenzia da quello introdotto dall’articolo 32- bis per alcuni aspetti essenziali e, in particolare, per il fatto di essere applicato in relazione alla singola operazione ed in quanto comporta per il cessionario/committente il differimento della detrazione a partire dal momento in cui effettua il pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati.
L’articolo 32-bis ha stabilito per i soggetti che optano per il regime del “cash accounting” una soglia massima di volume di affari di due milioni di euro. Trattandosi di un importo superiore ad euro cinquecentomila, è stata avviata la preventiva consultazione del Comitato IVA, come richiesto dall’articolo 167-bis della Direttiva 112 del 2006.
La disciplina attuativa del regime in esame è dettata, secondo quanto previsto dall’articolo 32-bis, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2012 mentre le modalità per l’esercizio e la revoca dell’opzione per applicare il regime sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2012.
Sommario della Circolare:
PREMESSA
1. CARATTERISTICHE DEL CASH ACCOUNTING
2. LIMITE DI VOLUME DI AFFARI
3. DIFFERIMENTO DELL’ESIGIBILITÀ
4. DIFFERIMENTO DELLA DETRAZIONE
5. OPERAZIONI ESCLUSE DAL CASH ACCOUNTING
6. ADEMPIMENTI
6.1 ESERCIZIO DELL’OPZIONE
6.2 ALTRI ADEMPIMENTI
6.3 ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE
7. ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO