Pubblicato in G.U. il Decreto del 19 novembre 2012 n. 200 contenente le disposizioni dirette a stabilire le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.
Si ricorda che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita' (comma 2 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012). Tuttavia come indicato dal comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.
In merito a questo l'articolo 5 del presente Regolamento (Decreto 200/2012) definisce le modalità di individuazione del suddetto del rapporto proporzionale: Il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti:
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU, nonche' gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento.
La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.