Con Circolare del 9 novembre 2012 n. 61, l'Inail fornisce chiarimenti in merito alla riduzione, in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro (prevista con effetto 1° gennaio 2008, dalla Legge n. 247/2007).
La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza delle condizioni di seguito individuate.
La riduzione è concessa alle imprese:
L'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione come da modello allegato.
A regime l'istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo.
Al fine della presentazione della domanda, il titolare non presente nella Banca dati in quanto non assicurato Inail - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato: