Chiarimenti forniti con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9 Novembre 2012 n. 42, in merito agli effetti delle disposizioni normative introdotte dal Decreto sviluppo relative alla soppressione della scheda carburante per gli acquisti di carburante da parte dei soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione, che effettuano l’acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973.
La norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.