La circolare 31/E riguarda le imprese che in sede accertamento con adesione, fermo restando il
disconoscimento della deduzione di costi per violazione del principio di competenza, si vedranno tuttavia riconosciuta la deducibilità nel periodo d’imposta di effettiva competenza.
L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sarà chiamato a gestire, da un lato, il procedimento di definizione relativo alla maggiore imposta accertata (oltre sanzioni e interessi) in ragione dell’avvenuta deduzione del componente negativo in violazione del principio di competenza e dall’altro, il procedimento di compensazione, attivato dal contribuente mediante domanda formale durante il procedimento di adesione, di quanto indebitamente pagato nel periodo d’imposta in cui avrebbe dovuto correttamente imputare e dedurre detto componente.
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente di chiedere, in luogo della compensazione, il rimborso dell’imposta versata in eccedenza per il periodo d’imposta di corretta imputazione del componente negativo precedentemente non
dedotto.