E’ stato pubblicato, sulla G.U., n. 218 del 18 settembre 2012, il D.M. 6 agosto 2012, contenente: “Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione”.
I valori riportati nella tabella allegata riguardano le sostanze chimiche pericolose di cui si definisce:
- numero di inventario EINECS, inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale;
- numero del registro del CAS, Chemical Abstract Service;
- la notazione che identifica la possibilità di un assorbimento significativo della sostanza attraverso la pelle;
- il valore limite di esposizione misurato o calcolato in milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa e in ppm, parti per milione nell’aria (ml/m3), in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore;
- il valore limite, misurato come il precedente in ml/m3 e ppm, al di sopra del quale nell’arco di un quarto d’ora l’esposizione non deve avvenire.
In Allegato:
- D.M. 6 agosto 2012
- Tabella valori limite di esposizione professionale allegata al DM.