Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 25 settembre 2012 n. 90 in merito ai seguenti quesiti:
- Viene chiesto di pronunciarsi circa l’applicabilità del regime di forfetizzazione della resa previsto dall’art 74, primo
comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, agli editori comunitari - non residenti né identificati in alcun modo in Italia – che pongono in essere vendite a distanza ovvero cessioni in abbonamento di giornali quotidiani nei confronti di consumatori finali italiani.
- In caso di risposta positiva al precedente quesito, si chiede di conoscere il modo attraverso cui calcolare l’ammontare delle operazioni imponibili, vale a dire delle citate cessioni in abbonamento di giornali quotidiani - effettuate ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993 - nei confronti dei predetti consumatori finali italiani. In particolare, si chiede se possa essere utilizzato come ammontare il valore forfetizzato delle cessioni in discussione.
- L’istante precisa che i quesiti posti sono volti a stabilire il modo attraverso cui calcolare la soglia pari a 35.000 euro, prevista dall’art. 40, comma 4, lett. b) del D.L. n. 331 del 1993, per le vendite a distanza. Poiché al superamento di tale soglia conseguirebbe l’eventuale obbligo di registrarsi in Italia ex art. 35-ter oppure di provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel caso in esame, l'Agenzia chiarisce che la società estera identificata in Italia, per legge o per scelta, che vende a distanza i prodotti editoriali, quindi li commercializza di fatto, è obbligata ad assolvere l’imposta con il metodo del monofase. L’IVA è quindi dovuta dal soggetto passivo identificato sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria.
Pertanto, nel caso in esame, non essendoci un cessionario, soggetto passivo (poiché siamo in presenza di vendita diretta a privati), sarà il soggetto non residente in qualità di editore, identificatosi in Italia ai fini del tributo, a versare l’imposta, eventualmente con le particolari modalità connesse alla forfetizzazione della resa.
Inoltre, non essendosi realizzata la fattispecie tipica dell’acquisto intracomunitario, come ricordato in precedenza, l’istante non sarà tenuto alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.