Con Circolare del 3 agosto 2012 n. 33/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti in merito all’istituto della mediazione tributaria.
Precedentemente con circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 erano stati forniti chiarimenti e indicazioni operative in ordine al nuovo istituto deflativo della mediazione tributaria, previsto dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Indice della Circolare:
PREMESSA
1. PROVVEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
1.1 Applicabilità della mediazione a provvedimenti concernenti esclusivamente le sanzioni
1.2 Sanzioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni
1.3 Sanzione per mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale
1.4 Provvedimenti di irrogazione sanzioni per omessi o tardivi versamenti a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione
2. RAPPORTI INTERCORRENTI TRA LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL’ARTICOLO 16, COMMA 3, E ALL’ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 472 DEL 1997
3. RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI MEDIAZIONE
3.1 Proposta di mediazione confermativa della pretesa tributaria
3.2 Tassatività della riduzione al 40 per cento
3.3 Modalità di applicazione della riduzione al 40 per cento
3.4 Cumulo giuridico
4. MEDIAZIONE TRIBUTARIA E ACQUIESCENZA
5. AUTOTUTELA PARZIALE
5.1 Autotutela intervenuta prima dell’impugnazione avverso atto di valore superiore a 20.000 euro
5.2 Autotutela intervenuta dopo l’impugnazione avverso atto di valore superiore a 20.000 euro
6. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA IN CASO DI ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ADERENTI AL CONSOLIDATO NAZIONALE