Normativa Pubblicata il 27/07/2012

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Società in perdita sistematica: termine di presentazione delle istanze di disapplicazione

Le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011 si considerano valide; questo quanto chiarito dall'Agenzia con Risoluzione del 27.07.2012 n. 81



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 81 del 27/07/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate

Le istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva presentate dalle società in perdita sistematica il 3 luglio 2012 sono valide. L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 27 luglio 2012 n. 81, ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione delle Istanze di interpello da parte delle società in perdita sistematica al fine della disapplicazione della disciplina antielusiva.

Nel testo della Risoluzione ha ricordato che affinchè sia soddisfatto il requisito della preventività, devono essere presentate in tempo utile, ovvero  90 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il periodo di imposta 2011, le istruzioni ai modelli di dichiarazione UNICO 2012 precisano che i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovranno presentare la dichiarazione entro il 1° ottobre 2012, in quanto il termine ordinario del 30 settembre 2012 corrisponde ad un giorno festivo (domenica).

In merito si ritiene che lo slittamento del termine finale (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) a partire dal quale calcolare il termine di presentazione dell’istanza di interpello non può che riverberare i suoi effetti anche su quest’ultimo. Pertanto i termini di presentazione delle istanze di interpello in esame devono essere calcolati facendo riferimento alla data del 1° ottobre 2012. In conclusione le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011 devono considerarsi validamente presentate.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione del 27/07/2012 n. 81
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