Normativa Pubblicata il 17/07/2012

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Cartelle di pagamento: interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo più bassi dal 1° ottobre

A decorrere dal 1° ottobre 2012 interessi di mora più bassi per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vengono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale; Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17.07.2012



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 17/07/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del 17 luglio 2012 l'Agenzia ha ridotto, a decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, il tasso da applicare su base annua passa dal 5,0243% al 4,5504%.
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con provvedimento del 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 12 Aprile 2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2011-31.12.2011.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Provvedimento del 17/07/2012
TAG: Accertamento e controlli Provvedimenti Versamenti delle Imposte