Con Circolare del 20 giugno 2012 n. 26 l'Agenzia delle Entrate fornisce linee guida, con alcuni esempi pratici, ulteriori rispetto a quelle già rese con le circolari n. 27/E del 26 maggio 2009, n. 36/E del 16 luglio 2009 e n. 39/E del 22 luglio 2009, in merito alle regole di determinazione della base imponibile IRAP introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Al riguardo, si ricorda che il principio generale che sorregge il vigente sistema impositivo dell’IRAP, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma IRAP), è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.
In particolare, l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - che riconosceva la rilevanza nell’IRAP delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito - ha determinato lo “sganciamento” del tributo regionale dall’imposta sul reddito stesso rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Indice della Circolare:
Premessa
1. Trattamento della svalutazione delle immobilizzazioni materiali
1.1. Regime transitorio
1.2. Nuovo regime
2. Trattamento della svalutazione delle immobilizzazioni immateriali
3. Trattamento della svalutazione per i soggetti IAS adopter
4. Costi di chiusura e post chiusura delle discariche
5. Accantonamenti al fondo ripristino dei beni di azienda condotta in affitto
6. Trattamento ai fini IRAP degli oneri finanziari e delle spese per il personale capitalizzati
7. Costi sostenuti per personale addetto a ricerca e sviluppo
8. Soggetti IAS adopter – Applicazione della clausola di salvaguardia