Vengono forniti i primi chiarimenti in merito alla corretta applicazione della Tassa annuale sulle unià da diporto (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
La tassa dovrà essere corrisposta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o dagli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile, il possesso dell’unità da diporto, entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo.
La tassa annuale è dovuta per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi), utilizzate per tali fini, di lunghezza superiore ai 10 metri. Nell’ambito delle unità da diporto, il richiamato articolo 3 del D. Lgs n. 171 del 2005 individua le seguenti unità:
- b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b)”.
Tenuto conto che la tassa trova applicazione solo con riferimento alle unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, restano esclusi da imposizione i natanti da diporto, definiti dalla richiamata lettera d).
La tassa trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal Paese di immatricolazione dell’imbarcazione.
La tassa deve essere calcolata sulla base dei seguenti importi fissi annuali determinati in funzione della lunghezza dell’imbarcazione:
- Euro 800 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10,01 e i 12 metri;
- Euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 12,01 e i 14 metri;
- Euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 14,01 metri e i 17 metri;
- Euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 17,01 e i 20 metri;
- Euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 20,01 e i 24 metri;
- Euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 24,01 e i 34 metri;
- Euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 34,01 e i 44 metri;
- Euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 44,01 e i 54 metri;
- Euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 54,01 e i 64 metri;
- Euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore ai 64 metri.
In base a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, la tassa è ridotta della metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché per le unità individuate dal comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto tra superficie velica e potenza del motore espresso in KW non sia inferiore a 0,5.