Si ricorda che l’articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”.
Tale disposizione ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito del reclamo e della mediazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con Risoluzione del 19 aprile 2012 n. 37 vengono istituiti i seguenti codici tributo da esporre nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, per i quali si riportano anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24:
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CODICE REGIONE(tabella T0 codici delle Regioni e delle Province autonome) |
AAAA |
Si precisa che i campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo”e“anno di riferimento” sono valorizzati con le informazioni riportate nell’atto di mediazione.
Si precisa che per il versamento delle eventuali spese di notifica si utilizza il codice tributo 9400.