Normativa Pubblicata il 29/03/2012

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Soci amministratori di Srl: doppia contribuzione Inps, un problema mai risolto

Pubblichiamo il parere n. 13 del 29.03.2012, della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il quale cerca di fare il punto della situazione in merito all’ulteriore obbligo di iscrizione alla Gestione INPS Commercianti in qualità di soci lavoratori, dei soci di srl che ricoprono l’incarico di amministratore nelle stesse, percependo un compenso assoggettato ad INPS Gestione Separata



Forma Giuridica: Prassi - Parere
Numero 13 del 29/03/2012
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Il parere n. 13 della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro illustra dettagliatamente gli aspetti operativi e il percorso normativo del delicato contenzioso tra l'Inps e i soci amministratori di srl.

Viene ricordato che la lunga e tormentata vicenda dell’obbligo di contribuzione INPS commercianti dei soci di srl ha trovato il suo epilogo con il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, posto che è stato stabilito con norma di interpretazione autentica l’obbligo di doppia contribuzione.

Secondo il parere della Fondazione studi dei consulenti del lavoro l’obbligo della iscrizione commercianti INPS del socio di srl passa attraverso una analisi concreta dell’attività lavorativa svolta dal socio a favore della società, tenendo presente che in sede di verifica l’Istituto, nell’ipotesi di assenza di altra attività contributivamente rilevante esercitata dalla persona, tende sistematicamente ad attrarre a contribuzione INPS commercianti l’attività che il medesimo svolge in società.

Di conseguenza, la linea di difesa del socio deve essere improntata alla dimostrazione che la sua attività nella società è del tutto marginale e saltuaria.
Ciò è possibile, come intuitivo, solo se la società si avvale di dipendenti. Di per se questo non è però sufficiente, poiché potrebbe essere eccepito che il socio, comunque, svolge una attività di direzione e coordinamento dell’attività.

Ebbene, tale presunzione può tuttavia essere superata se la società di avvale di lavoratori dipendenti che si occupano dell’intero ciclo produttivo della medesima e che all’interno vi è una figura (o più figure), in qualità di lavoratore dipendente, ovvero in qualità di lavoratore autonomo che svolge le predette funzioni di direzione e coordinamento.

In alternativa il socio della srl dovrà dimostrare che la società svolge, avvalendosi di dipendenti o collaboratori, una attività che per le sue caratteristiche non richiede alcuna direzione ed alcun coordinamento (cosa non frequente ma neanche impossibile) e che l’attività da questi svolta come amministratore resta interamente confinata in quella tipica amministrativa propria della funzione e non vi è alcuna attività attribuibile alla qualifica di socio.


Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro


1 FILE ALLEGATO:
Parere n. 13/2012 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
TAG: Contributi Previdenziali Lavoro Autonomo