A decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, i contribuenti che intendono effettuare la compensazione sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Per le modalità di attuazione si rinvia a quanto stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009.