Con Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, viene precisato che le nuove regole per la compensazione dei crediti Iva, introdotte dal decreto semplificazioni tributarie (articolo 8, commi 18 e 19, Dl 16/2012), si applicano alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012.
In base a quanto indicato dal Comunicato del 13.03.2012:
Vecchie regole
Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge.
Nuove regole e decorrenza
Dal 1° aprile 2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5.000 euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all’anno.
Ad esempio, se nell’anno d’imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012.