Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante richieste da un cliente non determinano automaticamente la violazione dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 e di conseguenza, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero ai sensi dell'art. 51 del citato Decreto.
Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.