A seguito della emanazione della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, cosiddetta “Legge comunitaria 2010”, sono pervenute all'Agenzia delle Entrate numerose richieste di chiarimenti in merito alla portata applicativa dell’art. 8, comma 2, lettera e), n. 4), della Legge comunitaria 2010 che ha modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l’art. 8-bis, comma 1, lettera d), del DPR 633/72, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA.
Con la presente Risoluzione viene precisato che:
- il rifornimento di carburante e lubrificante destinato alle navi da pesca costiera beneficia del regime di non imponibilità IVA;
- sono escluse dal regime di non imponibilità solo le cessioni di beni destinati al vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera. Tale criterio interpretativo risulta supportato dalla considerazione della versione in lingua inglese dell’art. 148 della Direttiva, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni “fuelling” (rifornimento) e “provisioning” (vettovagliamento) e, per l’esclusione dal regime di non imponibilità, il termine “ships’ provisions” (vettovagliamento).
Tale analisi comparata dei testi conferma che il termine “provviste di bordo” è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di “vettovagliamento”.