L'Agenzia delle Dogane con nota del 4 gennaio 2012 ha riconfermato il codice tributo “6740 - credito d’imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”. Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l’incremento delle accise sui carburanti.
Al fine di facilitare gli adempimenti per gli esercenti le attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone e, in tal modo, rendere più celere la fruizione del beneficio, si riportano di seguito, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nell’anno 2011, gli importi dei rimborsi riconosciuti dalle distinte previsioni normative intervenute nel medesimo anno.
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, l’entità del rimborso riconoscibile in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accisa ammonta a: