L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Risoluzione del 13 dicembre 2011 n. 123, che l’ufficio competente a ricevere l’istanza di rimborso deve essere individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali genera il rimborso, così come previsto dall’art. 31 del DPR n. 600 del 1973, nel caso in cui il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza di rimborso sia diverso rispetto al quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità cui si riferisce il versamento indebito.