Normativa Pubblicata il 13/09/2006

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Accertamento c/c dei soci di societa' di persone - sentenza del 13/09/2006 n. 19609

Corte di Cassazione - Sentenza del 13/09/2006 n. 19609



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 19609 del 13/09/2006
Fonte: Corte di Cassazione

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 13-09-2006, n. 19609 -

 Pres. D'Alonzo - Est. Tirelli [Accesso ai dati bancari]

Accertamento nei confronti di società di persone. Poteri degli Uffici I.V.A. Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati esclusivamente a terzi ancorchè legati da vincoli familiari o commerciali. Utilizzabilità. Esclusione. Limiti.

Svolgimento del processo

 La Corte, osserva quanto segue.

Con atto notificato il 31 gennaio 2002, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

G.S. resisteva con controricorso, impugnando a sua volta in via incidentale e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 4 luglio 2006.

Motivi della decisione

Riuniti innanzitutto i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, emerge in fatto che a fine aprile del 1994, la Guardia di finanza iniziava nei confronti della S.n.c. E. di S.G. e &. una verifica generale all'esito della quale redigeva processo verbale di constatazione per indebita deduzione di oneri ed omessa dichiarazione di ricavi desunti, più in particolare, da versamenti (per lire 277.522.063) e prelevamenti (per lire 272.641.069) operati sui conti correnti bancari intestati ai soci ed ai loro familiari.

Condividendo le conclusioni della Guardia di finanza, l'Ufficio imposte dirette di Finale Ligure rettificava in lire 545.909.000 il reddito percepito dalla società nell'anno 1993, attribuendolo pro quota ai due soci S.G. e G.G. S.G. si rivolgeva alla Commissione tributaria provinciale, che con sentenza n. 579/05/98 accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l'accertamento nei limiti di lire 180.988.800.

Sia il contribuente che l'ufficio interponevano appello, ma la Commissione regionale li rigettava entrambi osservando, per quanto riguardava il gravame di S.G., che la verifica della Guardia di finanza si era svolta nel contraddittorio della società e dei suoi soci (che, nel merito, non avevano fornito adeguate prove "a discarico") e, per quel che concerneva il gravame dell'ufficio, che "non risulta(va) comunque logicamente sostenibile che tutte le operazioni reperite sui conti correnti bancari dei familiari" fossero "imputabili alla società, così come appar(iva) eccessivo che non " fosse "stato ammesso in deduzione alcun costo relativo alla produzione dell'indicato reddito".

Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno censurato l'anzidetta statuizione, deducendo con l'unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione regionale avrebbe potuto rigettare l'appello dell'ufficio soltanto sulla base di prove precise e non di considerazioni logiche che, oltretutto, non aveva nemmeno esplicitato, venendo così meno anche al dovere di spiegare adeguatamente le ragioni del proprio convincimento.

 Anche S.G. ha, come si è visto, impugnato in via incidentale deducendo, con l'unico motivo, la violazione ed errata applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, nonché l'omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, perché nella fase preprocessuale non era stato instaurato il contraddittorio sulle operazioni bancarie in contestazione, che in quanto effettuate sui conti correnti dei soci e dei loro familiari, avrebbero potuto essere riferite all\'attività della società solo in presenza di adeguati elementi che l'ufficio non aveva fornito.

Così riassunte le doglianza delle parti, osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già chiarito che sia l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 che l'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 accordano all'Erario la possibilità di giovarsi di una presunzione relativa destinata a cedere di fronte alla prova contraria del contribuente (vd., fra le altre, Cass. n. 9946/2000 , n. 2435/2001 e n. 518/2002 ), ma non alla mancata audizione di quest'ultimo, configurata dal sistema come una mera facoltà e non come un obbligo che, di conseguenza, può fondare la propria attività impositiva sulle operazioni annotate nei conti correnti bancari anche nel caso di mancato previo invito dell'interessato a fornire chiarimenti al riguardo (Cass. n. 9946/2000 , n. 9103/2001, n. 15447/2001, n. 2814/2002, n. 4601/2002, n. 6232/2003 , n. 8421/2005 e n. 26293/2005 ). Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che il problema della rilevanza dei movimenti effettuati sui conti di soggetti diversi dal destinatario della rettifica è già venuto all'esame della Corte di Cassazione, che l'ha risolto nel senso della possibilità di tenerne conto ogniqualvolta risulti la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la riferibilità delle operazioni all'interessato (Cass. n. 8826/2001 , n. 2980/2002 e n. 6232/2003 ).

Su questa linea interpretativa, è stata più in particolare riconosciuta la congruità e la coerenza della motivazione con cui una Commissione Regionale chiamata a decidere sulla riferibilità o meno alla società delle operazioni compiute sui conti dei soci, aveva risposto positivamente al quesito in ragione dalla particolare composizione della compagine sociale, composta (come quella in esame) da due soli soci cui uno amministratore Cass. n. 13391/2003 ).

Aderendo a tale impostazione, la recentissima Cass. n. 14691/2006 ha ribadito, proprio in causa relativa ad altri periodi d'imposta della E. e dei suoi soci, l'utilizzabilità dei dati rilevati sui conti correnti di questi ultimi e dei loro familiari che, stando alla sentenza impugnata, non avevano oltretutto altri redditi che quelli provenienti dalla società.

In applicazione di tali principi, il ricorso principale deve essere pertanto accolto in quanto per superare la presunzione invocata dall'ufficio, la Commissione regionale avrebbe dovuto allegare fatti od argomenti specifici e non mere considerazioni sostanzialmente prive di effettivo valore dimostrativo.

Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Liguria. Il ricorso incidentale di S.G. va invece rigettato, data l'utilizzabilità dei dati bancari e la irrilevanza della mancata instaurazione di un previo contraddittorio su di essi.

P.Q.M. La Corte, riuniti ricorsi, accoglie quello principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Fonte: Corte di Cassazione


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