Con Risoluzione del 9 gennaio 2012 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i due nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà previsto dal Decreto Legge 138/2011 (Manovra di Ferragosto).
Si ricorda che il Contributo di Solidarietà è stato introdotto dalla Manovra di Ferragosto 2011 all'art. 2, comma 2 che così ha disposto: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo".
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello F24, del contributo in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello “F24 enti pubblici”, del contributo in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello F24EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), con l’indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.