Per gli enti non commerciali è prevista la redazione di due distinti rendiconti:
secondo quanto stabilito dall’art. 20, secondo comma, del DPR n. 600 :
- un rendiconto annuale economico e finanziario;
- uno specifico rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.
Il
rendiconto annuale economico e finanziario indicato sub a) è
richiesto in ogni caso, vale a dire a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative dell’ente non commerciale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’attività esercitata dall’ente stesso.
La corretta tenuta di tale documento contabile, infatti, costituisce lo
strumento cui è tenuto l’organo di rappresentanza dell’ente non commerciale per soddisfare le esigenze informative, sia degli associati che dei terzi, in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria del patrimonio dell’ente.
Tale documento contabile, inoltre, consente agli organi di controllo di acquisire quelle informazioni contabili necessarie per stabilire, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, le modalità operative e la struttura organizzativa dell’ente, anche al fine di determinare la sua corretta qualifica fiscale.
In relazione all’ulteriore obbligo di rendicontazione indicato sub b), richiesto dal secondo comma dell’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ai fini dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali dall’art. 143, comma 3, lettera a), del TUIR, si ritiene che l
addove un ente non commerciale non abbia esercitato alcuna delle predette raccolte, lo stesso
non sia tenuto alla redazione dello specifico rendiconto.