Con Comunicato Stampa del 25 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate precisa che la riduzione dell’acconto 2011 da versare entro il 30 novembre, di 17 punti percentuali, si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei minimi.
Ne consegue che, entro il 30 novembre 2011:
- per i contribuenti minimi tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 20 per cento, la misura dell’acconto si riduce dal 99% al 82% dell’imposta dovuta per il 2010;
- per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti, la misura dell’acconto si riduce dal 85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.
La differenza sarà versata a giugno del 2012.
Per i contribuenti tenuti al versamento in due rate, la
seconda rata, da versare entro il 30 novembre 2011,
può essere rideterminata scomputando dall’acconto dovuto per il 2011 l’importo della prima rata già versata.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il versamento applicando le percentuali in misura piena, compete un
credito di imposta di importo corrispondente al maggior acconto versato.