Normativa Pubblicata il 25/11/2011

Acconto di novembre ridotto anche per la cedolare secca e per i minimi

La riduzione dell'acconto da versare entro il 30 novembre prossimo si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei minimi



Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero del 25/11/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con Comunicato Stampa del 25 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate precisa che la riduzione dell’acconto 2011 da versare entro il 30 novembre, di 17 punti percentuali, si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei minimi.

Ne consegue che, entro il 30 novembre 2011:

La differenza sarà versata a giugno del 2012.

Per i contribuenti tenuti al versamento in due rate, la seconda rata, da versare entro il 30 novembre 2011, può essere rideterminata scomputando dall’acconto dovuto per il 2011 l’importo della prima rata già versata.

Ai contribuenti che hanno già effettuato il versamento applicando le percentuali in misura piena, compete un credito di imposta di importo corrispondente al maggior acconto versato.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 25.11.2011
TAG: Regime forfettario 2024 Locazione immobili 2024 e Affitti brevi