L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 16 novembre 2011 da attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 36 sexiesdecies del DL 138/2011, che stabilisce l’obbligo di comunicazione dei dati anagrafici dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente, o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.
La comunicazione è diretta ad individuare l’effettiva intestazione dei beni in capo all’utilizzatore, scoraggiando la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che di fatto sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore.
I soggetti obbligati alla trasmissione
L’invio alle Entrate dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell’impresa, individuale o collettiva nonché degli elementi identificativi dei beni, può essere assolta dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. Inoltre, come indica il Provvedimento, l’obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.
La lista dei dati
Naturalmente, con i dati relativi alle persone fisiche, o ad altri soggetti, che ricevono il bene, devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i riferimenti relativi ai beni, tra i quali, per esempio, possono avere rilievo autovetture, o
altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili ed “altro” (i beni che rientrano in quest’ultima categoria non vanno indicati se di valore non superiore a tremila euro al netto dell’Iva).
In particolare queste sono le voci che compongono l’elenco dettagliato dei dati da inviare: