Per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in proquota della succitata prestazione.
Indice della Circolare:
1. Campo di applicazione
1.1 Destinatari (articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 184 del 1997)
1.2 Prestazioni pensionistiche (articolo 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 184 del 1997)
2. Periodi di contribuzione cumulabili.
2.1. Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione
3. Esercizio del diritto. Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n.184 del 1997)
4. Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995)
4.2. Pensione di inabilità.
4.3. Pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 2, d.lgs. n.184 del 1997).
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo.
5.1 NOVITA’ INTRODOTTE IN MATERIA PREVIDENZIALE DALLE LEGGI N. 122 DEL 2010 E N. 111 del 2011.
A) Legge n. 122/2010
B) Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
6. Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi. Integrazione al trattamento minimo.
7. Trattamenti di famiglia