L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 7 ottobre 2011 n. 44 scioglie i dubbi sollevati dal Consiglio Nazionale del Notariato, chiarendo che per gli atti che contengono una o più donazioni di valore inferiore alla franchigia (1 milione di euro per il coniuge e i parenti in linea retta, 100mila euro per fratelli e sorelle, 1,5 milioni di euro per i portatori di handicap) non deve essere corrisposta l’imposta di registro.
Inoltre gli atti con più disposizioni senza contenuto patrimoniale sono soggetti a registrazione in termine fisso con l’applicazione di un’unica imposta di registro (168 euro).
Fra gli esempi citati nella circolare, documenti che contengono più atti di procura o più rinunce all’eredità (se non precedute dall’accettazione).
Stesso trattamento per gli atti societari, come i verbali d’assemblea, che contengono modifiche statutarie relative alla sede, alla denominazione della società ecc, tassati con un’unica imposta di registro fissa, per la mancanza di contenuto patrimoniale espressione di capacita contributiva.
In caso di verbale che contenga una disposizione di contenuto patrimoniale e una disposizione priva di tale requisito, l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che esprime una manifestazione di capacità contributiva. In ogni caso, l’imposta da assolvere in sede di registrazione non può essere inferiore alla misura fissa, pari ad euro 168,00.
Indice della Circolare:
PREMESSA